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La lettera a) dell'articolo 20 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, agli effetti di una piu' precisa e chiara interpretazione, e' sostituita dalla seguente: "a) al personale che dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione abbia fatto o faccia passaggio ad altre amministrazioni dello Stato, nonche' alle rispettive famiglie. Il trattamento stabilito nella lettera precedente, e' ammesso se il personale ha prestato servizio nell'amministrazione di origine per un periodo minimo di 10 anni".

Testo in vigore dal 8 marzo 1968 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1968-02-17;118~artunico · fonte del testo