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Il trattamento previsto dall'art. 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, si applica, con la medesima decorrenza stabilita da tale disposizione, al personale dello Stato in servizio presso il Ministero del bilancio che, prima del distacco presso detto Ministero, percepiva una quota dei diritti, proventi e compensi soppressi ai sensi dell'art. 1 dello stesso decreto-legge. La corresponsione del trattamento di cui al precedente comma e' posta a carico delle Amministrazioni che hanno corrisposto al predetto personale la quota dei diritti, proventi e compensi suindicati.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1956 al 16 dicembre 2010

urn:nir:stato:legge:1956-02-01;41~artunico · fonte del testo