La sfera di applicazione dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, deve intendersi riferita ai seguenti tributi, afferenti il reddito prodotto dalle imprese artigiane o industriali che hanno istituito i loro impianti a norma del predetto articolo:

  • 1)l'imposta sul reddito di ricchezza mobile;
  • 2)l'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti, le professioni e la relativa addizionale provinciale;
  • 3)l'imposta di patente.

Testo vigente dal 31 marzo 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-02-25;110~art1 · fonte del testo