La sfera di applicazione dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, deve intendersi riferita ai seguenti tributi, afferenti il reddito prodotto dalle imprese artigiane o industriali che hanno istituito i loro impianti a norma del predetto articolo:
- 1)l'imposta sul reddito di ricchezza mobile;
- 2)l'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti, le professioni e la relativa addizionale provinciale;
- 3)l'imposta di patente.
Testo vigente dal 31 marzo 1971
