Allo scopo di agevolare il trasferimento o il nuovo impianto delle imprese artigiane o industriali nelle zone prescelte a termini dell'articolo precedente, sara' concesso, alle imprese che istituiranno in queste ultime i loro impianti nel periodo di cinque anni dalla presente legge, l'esenzione da ogni imposta erariale provinciale e comunale e relative sovrimposte, per la durata di anni 10 dalla istituzione dell'impianto medesimo.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 febbraio 1971, n. 110

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La L. 25 febbraio 1971, n. 110 ha disposto (con l'art. 1)che "La sfera di applicazione dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, deve intendersi riferita ai seguenti tributi, afferenti il reddito prodotto dalle imprese artigiane o industriali che hanno istituito i loro impianti a norma del predetto articolo: 1) l'imposta sul reddito di ricchezza mobile; 2) l'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti, le professioni e la relativa addizionale provinciale; 3) l'imposta di patente".

Testo vigente dal 1 aprile 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 281/1974

    Questione infondata
    11 dicembre 1974

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge 25 febbraio 1971, n. 110 (Interpretazione autentica dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turist…

    Art. 41 cost. · Art. 53 cost. · Art. 15 Provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della citta' e del territorio di Assisi · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 175/1974

    Questione infondata
    19 giugno 1974

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge 25 febbraio 1971, n. 110 (Interpretazione autentica dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico, e nuove norm…

    Art. 53 cost. · Art. 15 Provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della citta' e del territorio di Assisi

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 aprile 1971

Confronto con la versione in vigore dal 29 ottobre 1957 al 1 aprile 1971.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 25 febbraio 1971, n. 110

    La L. 25 febbraio 1971, n. 110 ha disposto (con l'art. 1)che "La sfera di applicazione dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, deve intendersi riferita ai seguenti tributi, afferenti il reddito prodotto dalle imprese artigiane o industriali che hanno istituito i loro impianti a norma del predetto articolo: 1) l'imposta sul reddito di ricchezza mobile; 2) l'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti, le professioni e la relativa addizionale provinciale; 3) l'imposta di patente".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-10-09;976~art15 · fonte del testo