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I trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici deliberati dagli organi competenti a favore del personale degli enti locali entro il 1 marzo 1966 e debitamente approvati dagli organi di tutela, sono mantenuti, limitatamente al personale in servizio a tale data, anche nei casi ove per i provvedimenti concessivi di detti enti sia intervenuto l'annullamento ex articolo 6 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383.

Testo in vigore dal 6 novembre 1969 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1969-10-15;746~artunico · fonte del testo