Art. 2
All'onere di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in lire 52.600 milioni per l'anno 1989, in lire 13.584 milioni per l'anno 1990 ed in lire 13.584 milioni per l'anno 1991, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria".
Testo vigente dal 29 maggio 1989
