Art. 1
I benefici di cui all'articolo 4, comma 14- bis, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, avranno le seguenti decorrenze:
- a)ai fini giuridici dal 1› luglio 1972, cosi' come previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 1› giugno 1972, n. 319, e, comunque, dalla data del decreto di nomina, se successiva;
- b)ai fini economici dalla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1985, n. 17. Le mansioni richieste per l'applicazione dei benefici di cui al comma 1 sono quelle previste dall'articolo 172 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e cioe' quelle di concetto, tecniche e amministrative. Gli impiegati delle carriere di concetto del Ministero delle finanze, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 14- bis, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, che siano transitati quali vincitori di concorso nei ruoli della carriera direttiva del medesimo Ministero, possono chiedere, con istanza da presentare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di fruire dei benefici di cui alla norma sopra citata. La ricostruzione di carriera del personale anzidetto si effettua nel ruolo della carriera direttiva di appartenenza all'entrata in vigore della presente legge o, in mancanza, in altro ruolo della carriera direttiva del Ministero delle finanze, pur rimanendo in servizio nel settore dell'Amministrazione di appartenenza. Le promozioni conseguite per effetto della presente legge, contrassegnate dagli stessi provvedimenti adottati per il troncone di concetto delle ex carriere speciali, danno titolo alla collocazione in ruolo, secondo l'ordine della relativa graduatoria, dopo l'ultimo degli impiegati della ex carriera direttiva o del ruolo ad esaurimento pervenuti alla medesima qualifica con la stessa decorrenza ed avente uguale anzianita' di servizio. Gli impiegati delle ex carriere di concetto tecniche, destinatari della presente legge, continuano a prestare la loro opera, per almeno dieci anni, presso gli uffici dell'Amministrazione di appartenenza con le funzioni tecniche del ruolo di provenienza.
Testo vigente dal 29 maggio 1989
