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L'articolo 4 della legge 3 giugno 1949, n. 320, sulla dichiarazione di morte presunta di persona scomparse per fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi tra il 10 giugno 1940 e il 31 dicembre 1945, deve essere interpretato nel senso che la deroga alle prescrizioni del Codice di procedura civile in ordine alla pubblicazione sui giornali si applica sia alla pubblicazione della domanda sia alla pubblicazione della sentenza per dichiarazione di morte presunta.

Testo in vigore dal 10 settembre 1962 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1332~artunico · fonte del testo