Nelle graduatorie dei non abilitati per il conferimento di incarichi e supplenze per l'insegnamento di educazione fisica, compilate ai sensi della legge 13 giugno 1969, n. 282, sono iscritti coloro che siano in possesso del diploma di educazione fisica o titolo equipollente e, successivamente, coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1 della presente legge, sempreche' dimostrino di essere iscritti agli istituti superiori di educazione fisica e di frequentare i relativi corsi. Gli insegnanti sprovvisti di titolo di studio di cui al precedente comma, che siano stati nominati incaricati a tempo indeterminato, perdono tale qualifica e sono depennati dalle graduatorie per il conferimento degli incarichi e supplenze qualora non dimostrino per ciascun anno scolastico la regolare iscrizione agli istituti superiori di educazione fisica e la relativa frequenza, e, comunque, non conseguano il diploma di educazione fisica entro l'anno accademico 1975-76.

Testo vigente dal 25 novembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;832~art2 · fonte su Normattiva