Il penultimo comma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, e' sostituito dai seguenti: "A partire dall'anno scolastico 1975-76 i nuovi incarichi a tempo indeterminato di cui alla legge 13 giugno 1969, n. 282, possono essere conferiti unicamente a coloro che siano in possesso di titolo di abilitazione valido per l'insegnamento della disciplina o del gruppo di discipline comprese nella cattedra per cui si chiede l'incarico. Il Ministro per la pubblica istruzione con propria ordinanza stabilisce modalita' e criteri per la formazione dalla graduatoria per incarichi e supplenze di insegnanti non abilitati".
Testo vigente dal 21 agosto 1974
