L'articolo 4, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 122, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute per il compimento delle espropriazioni e per l'esecuzione dell'opera si applicano anche alle espropriazioni gia' disposte sulla base della legge 22 novembre 1972, n. 771. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Testo vigente dal 19 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-11;124~art1 · fonte su Normattiva