Il comma 1 dell'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: " 1. Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate: dal procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione, dai procuratori generali della Repubblica presso le corti d'appello, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari, dai procuratori della Repubblica presso le preture circondariali".

Testo vigente dal 26 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-06;160~art3 · fonte su Normattiva