Il terzo comma dell'articolo 35 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'articolo 7, comma 2, delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, e' sostituito dal seguente: "In ogni pretura circondariale costituita in sezioni e' istituita una sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari. La direzione di tale sezione e' disciplinata ai sensi dell'articolo 39".

Testo vigente dal 26 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-06;160~art2 · fonte su Normattiva