All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro", sono aggiunti in fine i seguenti commi: "Ai fini del comma precedente il contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto i beni ivi indicati non costituisce vendita, noleggio o concessione in uso. Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a qualsiasi forma di omologazione obbligatoria e' tenuto a che detti beni siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti richiesti dalla legge. La inosservanza dell'obbligo e' punita ai sensi del successivo articolo 390".

Testo vigente dal 14 maggio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;178~artunico · fonte del testo