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I prestiti concessi per gli scopi di cui all'articolo 2, n. 1), del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, a favore di cooperative agricole e loro consorzi, consorzi di produttori legalmente costituiti e associazioni di produttori riconosciute, che si propongono la manipolazione, la trasformazione e la utilizzazione in comune dei prodotti provenienti dalle aziende agrarie dei soci, sono da ritenersi assistiti dal privilegio legale previsto dal combinato disposto dell'articolo 8 del citato decreto-legge e dell'articolo 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 1928, n. 27, contenente norme regolamentari per l'esecuzione del decreto-legge predetto. Tale privilegio si estende a tutti i prodotti agricoli e zootecnici depositati in impianti e magazzini di cooperative agricole e loro consorzi, consorzi di produttori legalmente costituiti e associazioni di produttori legalmente riconosciute anche se ubicati fuori delle aziende dei soci. Tale privilegio non si estende pero' ai prodotti agricoli e zootecnici di cui al successivo punto 3) dello stesso articolo 2 del ricordato decreto-legge.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1973 al 1 gennaio 1994
