Le sentenze di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e quelle di separazione personale, ancorche' portanti condanne al pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali, nonche' quelle che modificano tali condanne o attribuzioni, si intendono sottoposte alla imposta di registro, prevista in misura fissa dall'articolo 8, lettera e), della tariffa, allegato A, parte I, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634.

Testo vigente dal 18 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;260~artunico · fonte su Normattiva