Fino all'entrata in vigore del nuovo testo del codice di procedura civile, ai giudizi di separazione personale dei coniugi si applicano, in quanto compatibili, le regole di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'articolo 8 della presente legge. I giudizi di separazione personale e di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio pendenti, in ogni stato e grado, alla data di entrata in vigore della presente legge saranno definiti secondo le disposizioni processuali anteriormente vigenti. L'impugnazione delle sentenze di separazione personale e di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio pubblicate prima dell'entrata in vigore della presente legge resta regolata dalla legge anteriore.

Testo vigente dal 11 marzo 1987

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 212/1990

    Questione infondata
    12 aprile 1990

    Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 543/1989 e O. nn. 587/1989 e 120/1990.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 101 cost. · Art. 4 Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio

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  • Ordinanza n. 120/1990

    Questione infondata
    9 marzo 1990

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, dodicesimo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nonché dell'art. 23 di quest'ultima legge, solleva…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 101 cost. · Art. 4 Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 587/1989

    Questione infondata
    29 dicembre 1989

    La prescrizione del rito camerale per i giudizi di appello avverso le sentenze di separazione personale dei coniugi assicura le necessarie garanzie processuali, e non è indispensabile la pubblicità delle udienze, tenuto conto del grado di giudizio e del tipo di controversia trattata. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 101, comma primo, Cost. - della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma dodicesimo, L. 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall'art. 8, L. 6 marzo 1987 n. 74, nonché dell'art. 23 di quest'ultima legge, interpretati nel senso che escluderebbero l'applicabilità all'intera fase di appello della forma contenziosa ordinaria). - S.n. 543/1989; nonché - sulla pubblicità delle udienze - S.n. 212/1986.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 101 cost. · Art. 739 c.p.c.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1987-03-06;74~art23 · fonte su Normattiva