Le esenzioni fiscali previste per le operazioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868, valgono anche agli effetti della imposta sul valore aggiunto. Fermi restando gli obblighi di fatturazione e registrazione, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non soggette all'imposta ai sensi del precedente comma, sono equiparate alle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, e all'articolo 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni. Le disposizioni del primo e secondo comma costituiscono interpretazione autentica dell'articolo 9 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, quale modificato dalla legge di conversione 27 dicembre 1973, n. 868.

Testo vigente dal 14 dicembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-12-05;788~artunico · fonte su Normattiva