L'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto delle prestazioni relative ai servizi postali prevista dall'articolo 10, n. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concerne esclusivamente le prestazioni rese dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nello espletamento del servizio postale ovvero da imprese assuntrici del servizio stesso in regime di concessione limitatamente al corrispettivo che, sotto forma di valore postale, compete alla detta Amministrazione. I soggetti che, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, hanno effettuato versamenti di imposta sul valore aggiunto relativa a prestazioni di trasporto di effetti postali rese all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni senza avere ottenuto in via di rivalsa il relativo ammontare, possono recuperare il tributo versato mediante l'adozione della procedura prevista dall'articolo 26, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Per le prestazioni di cui sopra effettuate anteriormente alla entrata in vigore della presente legge in esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, non si fa luogo alla regolarizzazione delle relative operazioni e alla irrogazione di sanzioni.

Testo vigente dal 29 febbraio 1980

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-02-29;31~art6 · fonte su Normattiva