La locuzione "zone della regione Friuli-Venezia Giulia", contenuta nell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1974, n. 702, e' da intendersi riferita anche al territorio delle province friulane di Udine e Pordenone. Le disposizioni dell'articolo 3 della suddetta legge sono da intendersi riferite alle domande dei destinatari dell'articolo 1 della legge stessa.
Testo vigente dal 10 gennaio 1978
