Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 3 della presente legge hanno effetto dal 1 gennaio Dal computo delle somme spettanti alla regione Friuli-Venezia Giulia in base alle predette disposizioni sono escluse quelle relative ai proventi erariali indicati ai numeri 1, 2, 3 e 4 di cui al precedente articolo 1 di competenza di periodi di imposta o frazione di periodo anteriori al 1° gennaio 1984. Le somme comunque corrisposte alla regione Friuli-Venezia Giulia in base alla legge 27 dicembre 1983, n. 730, eccettuate quelle di cui all'articolo 7, quarto comma, della stessa legge, successivamente all'inizio dell'anno finanziario 1984, se riferite all'anno finanziario stesso o agli anni successivi, saranno detratte dall'ammontare delle somme attribuite alla regione medesima con la presente legge.

Testo vigente dal 14 agosto 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-08-06;457~art4 · fonte su Normattiva