Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Nella prima attuazione della legge 21 ottobre 1957, n. 1080, soppressiva del ruolo degli ufficiali idraulici nella carriera del personale esecutivo ed istitutiva del ruolo analogo nella carriera del personale di concetto, tutti i posti vacanti nella qualifica di 1° ufficiale idraulico del nuovo ruolo possono essere conferiti mediante lo scrutinio di merito comparativo previsto dall'art. 370 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, a prescindere dal rapporto previsto dallo stesso articolo ed indipendentemente dalle condizioni di cui al primo comma dell'art. 370 citato, agli impiegati che, all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 1080, rivestivano nel soppresso ruolo del personale esecutivo la qualifica di ufficiale idraulico capo.
Testo in vigore dal 12 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
