Per i lavoratori dell'industria solfifera siciliana ammessi ai benefici di cui alle leggi della regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e 25 maggio 1979, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni, la base di calcolo del contributo dovuto per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e' determinata dall'importo dell'indennita' mensile effettivamente liquidata all'interessato, ai sensi delle citate leggi della regione siciliana, quando essa costituisce effettivamente una elevazione della base di calcolo rispetto al contributo determinato in applicazione dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni. La disposizione di cui al comma 1 ha valore di interpretazione autentica del primo comma dell'articolo unico della legge 26 aprile 1982, n. 214. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Testo vigente dal 4 aprile 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-03-28;105~art1 · fonte su Normattiva