L'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti non puo' essere proseguita volontariamente nei periodi durante i quali l'assicurato sia iscritto in una delle gestioni speciali dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori autonomi o in casse od enti comunque denominati che gestiscono forme di previdenza per i liberi professionisti. Il divieto di cui al precedente comma non opera nei confronti degli assicurati che alla data di pubblicazione della presente legge siano autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore alla data predetta. Non possono essere versati contributi volontari per i periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico delle forme di previdenza o delle gestioni di cui al primo comma. Il divieto di cui al comma precedente non opera nei confronti dei pensionati a carico delle casse od enti comunque denominati che gestiscono forme di previdenza per i liberi professionisti che, alla data di pubblicazione della presente legge, siano autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore alla data predetta.

Testo vigente dal 25 febbraio 1983

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 270/1994

    Questione infondata
    30 giugno 1994

    L'inversione della linea di politica legislativa decisa dall'art. 3, primo comma, l. n. 47 del 1983, col sancire l'incompatibilità della prosecuzione volontaria dell' assicurazione generale obbligatoria con l' iscrizione alle gestioni speciali dell'INPS per i lavoratori autonomi o alle gestioni previdenziali dei liberi professionisti, rientra pienamente nella discrezionalità del legislatore, senza alcun limite da parte dell'art. 38, secondo comma, Cost., e tanto meno da parte degli artt. 35 e 36 Cost.. Ne' a tale scelta ostano le precedenti decisioni della Corte nn. 35 del 1960 e 243 del 1976, poiché l'illegittimità della normativa che vietava il cumulo, in via di prosecuzione volontaria, dell'assicurazione generale obbligatoria con l'iscrizione ad altre forme di previdenza sociale (artt. 16, d.P.R. n. 818 del 1957 e 5, primo comma, d.P.R. n. 1432 del 1971) e'stata ivi riscontrata esclusivamente per violazione dell'art. 76, Cost., adducendo il criterio del 'favore verso la libera previdenza del cittadinò non quale principio preclusivo del detto divieto - come asserito dal giudice 'a quò - bensì quale limite ad una interpretazione estensiva della delega conferita dall' art. 35, lett. b), n. 1, l. n. 153 del 1969. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 35, 36 e 38, Cost. - della questione di legittimità costituzionale dell' art. 3, primo comma, l. 18 febbraio 1983, n. 47). - V. S. nn. 35/1960 e 243/1976, già citate nel testo. red.: A.M.M. rev.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1983-02-18;47~art3 · fonte su Normattiva