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Le parole "sede stabile" di cui al titolo della legge 9 febbraio 1963, n. 59, si riferiscono semplicemente alla indicazione e precisazione della localita' in cui il produttore diretto agricolo intenda effettuare la vendita e non comportano per lo stesso obbligatoriamente il possesso e l'uso di locali, chioschi, baracche e simili stabilmente fissati al suolo.

Testo in vigore dal 18 agosto 1965 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1965-07-26;976~artunico · fonte del testo