La trattenuta dello 0,50 per cento, che gli istituti ed aziende di credito sono tenuti ad operare ai sensi della lettera a) dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, deve intendersi applicabile alle sole aziende commerciali ammesse a fruire del fondo centrale di garanzia. Analogamente, i contributi di cui alla lettera e) del medesimo articolo 8 si devono intendere rapportati alle operazioni in essere alla fine dell'anno precedente, ammesse a fruire del fondo centrale di garanzia.

Testo vigente dal 4 marzo 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-02-25;56~artunico · fonte su Normattiva