La trattenuta dello 0,50 per cento, che gli istituti ed aziende di credito sono tenuti ad operare ai sensi della lettera a) dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, deve intendersi applicabile alle sole aziende commerciali ammesse a fruire del fondo centrale di garanzia. Analogamente, i contributi di cui alla lettera e) del medesimo articolo 8 si devono intendere rapportati alle operazioni in essere alla fine dell'anno precedente, ammesse a fruire del fondo centrale di garanzia.
Testo vigente dal 4 marzo 1983
