Le trattenute dello 0,20 per cento e dello 0,10 per cento che gli istituti di credito agrario sono tenuti ad effettuare una volta tanto, ai sensi dell'articolo 36, nono comma, lettera a), della legge 2 giugno 1961, n. 454, e ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, sull'importo originario dei finanziamenti, all'atto della loro prima somministrazione o della loro intera erogazione, sono elevate allo 0,25 per cento su tutte le operazioni di credito agrario di esercizio, di soccorso e di miglioramento.

Testo vigente dal 2 settembre 1989

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-08-28;304~art1 · fonte su Normattiva