Le trattenute dello 0,20 per cento e dello 0,10 per cento che gli istituti di credito agrario sono tenuti ad effettuare una volta tanto, ai sensi dell'articolo 36, nono comma, lettera a), della legge 2 giugno 1961, n. 454, e ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, sull'importo originario dei finanziamenti, all'atto della loro prima somministrazione o della loro intera erogazione, sono elevate allo 0,25 per cento su tutte le operazioni di credito agrario di esercizio, di soccorso e di miglioramento.
Testo vigente dal 2 settembre 1989
