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Gli istituti di patronato e di assistenza sociale costituiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, hanno personalita' giuridica di diritto privato.

Testo in vigore dal 4 aprile 1980 al 12 maggio 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1980-03-27;112~art1 · fonte su Normattiva