Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1980 al 12 maggio 2001. Leggi il testo vigente →
Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, si provvede alla determinazione di criteri concreti e puntuali ai fini della valutazione dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma precedente, al controllo della sussistenza dei requisiti nei confronti degli istituti di patronato gia' costituiti. Il Ministro dispone la revoca del decreto di approvazione di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nei confronti degli istituti di patronato ove risultasse la mancanza dei requisiti necessari.
Testo in vigore dal 4 aprile 1980 al 12 maggio 2001
