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La vigilanza sugli istituti di patronato e di assistenza sociale viene svolta secondo le modalita' previste dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e attiene esclusivamente alle attivita' in base alle quali vengono ripartiti i fondi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo medesimo.

Testo in vigore dal 4 aprile 1980 al 12 maggio 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1980-03-27;112~art4 · fonte su Normattiva