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Sono fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal personale dipendente dagli istituti di patronato e di assistenza sociale in riferimento ai benefici maturati in base a norme vigenti per il personale degli enti pubblici, nonche' le anticipazioni erogate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale agli istituti suddetti in conto dei contributi al finanziamento che, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, risultino spettanti agli istituti medesimi in sede di ripartizione definitiva dei fondi disponibili nei vari esercizi.
Testo in vigore dal 4 aprile 1980 al 12 maggio 2001
