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E' in facolta' del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con gli altri Ministri interessati, subordinare, con motivato provvedimento, l'esportazione di determinare merci all'osservanza di un prezzo minimo di vendita e di particolari condizioni di pagamento stabilendo le relative modalita'.

Testo in vigore dal 22 luglio 1955 al 16 dicembre 2010

urn:nir:stato:legge:1955-07-01;566~artunico · fonte del testo