Art. 3 — Commissioni interministeriali
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Le commissioni interministeriali amministrative di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma dell'articolo 10 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, e la commissione interministeriale di cui agli articoli 5 e 7 della legge 18 marzo 1958, n. 269, sono soppresse. Le competenze della commissione interministeriale amministrativa di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 10 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, e della commissione interministeriale di cui agli articoli 5 e 7 della legge 18 marzo 1958, n. 269, soppresse ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono attribuite ad una commissione interministeriale amministrativa per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite nei territori ceduti alla Jugoslavia e nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, costituita da:
- a)un magistrato di Cassazione con funzione di presidente di sezione di Cassazione o equiparato, in servizio o a riposo, che la presiede;
- b)un consigliere di Cassazione o del Consiglio di Stato, con funzione di vice presidente;
- c)un magistrato della Corte dei conti;
- d)un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
- e)un rappresentante del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro;
- f)un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;
- g)un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;
- h)un rappresentante del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze;
- i)un rappresentante del Ministero dell'interno;
- l)sei rappresentanti dei danneggiati, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su designazione delle associazioni piu' rappresentative;
- m)un funzionario del Ministero del tesoro di livello non inferiore all'ottavo, con funzioni di segretario. Le competenze delle commissioni interministeriali amministrative di cui alle lettere a), b), c) ed e) del primo comma dell'articolo 10 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, soppresse ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono attribuite ad una commissione interministeriale amministrativa per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite nelle ex Colonie, in Albania, in Tunisia, in Libia, in Etiopia ed in altri Paesi composta da:
- a)un magistrato di Cassazione con funzione di presidente di sezione di Cassazione o equiparato, in servizio o a riposo, che la presiede;
- b)un consigliere di Cassazione o del Consiglio di Stato con funzioni di vice presidente;
- c)un magistrato della Corte dei conti;
- d)un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
- e)un rappresentante del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro;
- f)un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;
- g)un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;
- h)un rappresentante del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze;
- i)un rappresentante del Ministero dell'interno;
- l)un rappresentante per ciascuna delle seguenti categorie dei danneggiati, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su designazione delle associazioni piu' rappresentative:
- 1)nelle ex Colonie;
- 2)in Albania;
- 3)in Tunisia;
- 4)in Libia;
- 5)in Etiopia;
- 6)in altri Paesi;
- m)un funzionario del Ministero del tesoro di livello non inferiore all'ottavo, con funzioni di segretario. Le commissioni di cui ai commi 2 e 3 possono nominare nel loro ambito una o piu' sottocommissioni, composte da cinque membri, di cui due rappresentanti dei danneggiati. I componenti delle commissioni di cui ai commi 2 e 3 sono nominati dal Ministro del tesoro e durano in carica due anni. Per ciascun componente effettivo e' nominato un supplente. Alle adunanze delle commissioni partecipa un esperto di estimo senza diritto di voto. Per la validita' delle adunanze delle commissioni e' necessario l'intervento di almeno dieci componenti, compreso il presidente o il vice presidente. A parita' di voti prevale quello del presidente. I relatori sono nominati dal presidente, a turno fra i componenti. Le commissioni di cui ai commi 2 e 3 deliberano anche in via di equita' e le loro deliberazioni hanno carattere vincolante; esse sono tenute a ratificare i verbali contenenti le deliberazioni adottate entro il mese dalla data delle adunanze. Le deliberazioni delle commissioni sono comunicate agli interessati da parte dei competenti uffici del Ministero del tesoro entro tre mesi dall'approvazione dei verbali. Il Ministro del tesoro provvede con proprio decreto a stabilire l'emolumento spettante ai componenti delle commissioni di cui ai commi 2 e 3. Gli oneri connessi al funzionamento delle commissioni di cui ai commi 2 e 3 non dovranno superare gli analoghi importi all'uopo previsti nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1993.
Testo in vigore dal 10 febbraio 1994 al 9 gennaio 1996
