Per consentire agli enti di gestione, all'Ente autonomo mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo - EAMO e al comitato di cui al secondo comma dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, e successive integrazioni, la realizzazione dei programmi di investimento nel Mezzogiorno, aggiuntivi rispetto ai programmi per gli anni dal 1988 al 1991 dei predetti enti, e' autorizzato il conferimento ai fondi di dotazione degli enti stessi di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991. Nei programmi dei predetti enti per gli anni dal 1989 al 1991 la quota di investimenti nei territori del Mezzogiorno non deve essere inferiore alla riserva di cui all'articolo 107, quinto comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Tale riserva va osservata con riferimento a ciascun programma ed agli investimenti per nuove attivita'. In via eccezionale, con deliberazione del CIPE su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, essa puo' essere calcolata con riferimento ai complessivi investimenti di ciascun ente. Dal calcolo della riserva sono esclusi i programmi aggiuntivi di cui al comma 1. Su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, la somma complessiva di cui al comma 1 e' ripartita, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE, per la copertura dei fabbisogni di capitale proprio relativi ai predetti programmi aggiuntivi degli enti.

Testo vigente dal 15 febbraio 1991

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-02-07;42~art1 · fonte su Normattiva