Nell'anno 1990 gli enti di gestione delle partecipazioni statali sono autorizzate, fino alla concorrenza di lire 10.000 miliardi, a fare ricorso alla contrazione di mutui con istituti speciali di credito, ad emettere obbligazioni, di durata fino a dodici anni, sul mercato interno, ovvero ad emettere obbligazioni convertibili in azioni di societa' appartenenti agli enti o a loro finanziarie. Gli enti medesimi provvedono all'effettuazione delle suddette operazioni secondo i seguenti limiti:

  • a)Istituto per la ricostruzione industriale - IRI: lire 8.450 miliardi, di cui almeno 1.250 miliardi in obbligazioni convertibili in azioni di societa' appartenenti agli enti o a loro finanziarie;
  • b)Ente nazionale idrocarburi - ENI: lire 1.550 miliardi in obbligazioni convertibili in azioni di societa' appartenenti agli enti o a loro finanziarie. L'onere degli interessi per i suddetti mutui e obbligazioni e' assunto parzialmente, nella misura del 4 per cento annuo, a carico dello Stato ed e' iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 200 miliardi nell'anno 1990 e di lire 400 miliardi a decorrere dall'anno 1991. Per le obbligazioni convertibili il contributo statale e' erogato fino al momento dell'esercizio del diritto di opzione o alla scadenza delle obbligazioni. 1 L'onere dell'ammortamento, in rate semestrali a partire dal secondo semestre del 1993, della quota capitale dei mutui e delle obbligazioni, ad eccezione di quelle convertibili, di cui al comma 1, e' assunto a totale carico del bilancio dello Stato. 1 L'ammontare in linea capitale dei mutui contratti o dei prestiti obbligazionari emessi dagli enti di gestione all'atto dell'acquisizione e' iscritto dagli enti medesimi nei rispettivi fondi di dotazione e i rimborsi a titolo di quota capitale sono considerati quali conferimenti dello Stato ai predetti enti. Le disponibilita' derivanti dalle operazioni finanziarie di cui al comma 1 devono essere finalizzate alla realizzazione di nuovi investimenti, con assoluta priorita' per il finanziamento degli investimenti per il Mezzogiorno indicati dai programmi di intervento di cui all'articolo 12 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ad eccezione dei 3.000 miliardi destinati all'IRI a titolo di concorso per il risanamento delle perdite della siderurgia. Agli interventi nei territori del Mezzogiorno deve essere in ogni caso riservata una quota non inferiore all'80 per cento della somma di cui al comma 1 risultante disponibile a seguito della detrazione per il risanamento delle perdite della siderurgia tenendo conto dell'esigenza di coordinare gli interventi stessi con quelli previsti dalla legge 1 marzo 1986, n. 64. L'IRI dovra' destinare la somma di lire 170 miliardi alla realizzazione di investimenti sostitutivi di quelli previsti dal decreto-legge 22 maggio 1981, n. 235, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 389. L'erogazione, per quote semestrali, della somma predetta e' subordinata alla presentazione e alla effettiva realizzazione dei relativi progetti, che dovranno riguardare il settore manifatturiero e della ricerca scientifica, ed essere localizzati nell'area di Gioia Tauro e nella Locride.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza 15-17 ottobre 1991 (in G.U. 1a s.s. 23/10/1991, n. 42) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei commi 2 e 3 del presente articolo.

Testo vigente dal 24 ottobre 1991

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 384/1991

    Ha colpito questo articolo
    17 ottobre 1991

    La questione di legittimità costituzionale relativa alla legge prevedente l'assunzione a carico del bilancio dello Stato degli oneri per interessi e ammortamento di capitali, derivanti dalla autorizzazione per gli enti pubblici (I.R.I., I.M.I. ed E.N.I.) di reperire risorse finanziarie per 10.000 miliardi mediante contrazione di mutui, non difetta di rilevanza, come sostenuto dall'Avvocatura dello Stato, sol perché sollevata dalla Corte dei conti nel corso di un giudizio sull'ammissione al visto ed alla registrazione di un decreto del Ministro del Tesoro prevedente variazioni allo stato di previsione della spesa dello stesso ministero per l'anno finanziario 1991 e nel bilancio pluriennale 1992 e 1993, giudizio nel cui ambito non dovrebbe farsi applicazione delle norme censurate; ciò in quanto il predetto decreto di variazione è stato emanato proprio per dare applicazione alle norme della legge sopra citata concernente la copertura finanziaria degli oneri assunti dallo Stato, con la conseguenza che a seguito dell'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme che prevedono l'assunzione di tali oneri per lo Stato, verrebbe meno la copertura finanziaria della variazione autorizzata e quindi il presupposto legittimante il relativo decreto.

    Art. 2 Interventi a favore degli enti delle partecipazioni statali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1991-02-07;42~art2 · fonte su Normattiva