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All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 7 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Incentivi all'apprendistato ed alla ristrutturazione del tempo di lavoro". Ai fini del rimborso da parte dello Stato, l'Istituto nazionale della previdenza sociale presenta apposito rendiconto delle spese sostenute. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 17 marzo 1987 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1987-02-16;84~art2 · fonte su Normattiva