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Le istanze di concessione dei contributi di cui all'articolo 27, commi primo e secondo, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, dovranno essere presentate, a pena di decadenza, per il tramite dell'istituto mutuante, entro il termine di tre mesi dalla stipulazione del mutuo. Per i mutui gia' stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge, le istanze devono essere presentate entro il termine di decadenza di tre mesi dalla data stessa.

Testo in vigore dal 14 ottobre 1971 al 6 febbraio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-08-14;819~art1 · fonte su Normattiva