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L'annualita' dovuta al fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e' ridotta di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1971 e 1972 e di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1973, 1974, 1975. Le relative disponibilita' sono destinate a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 14 ottobre 1971 al 6 febbraio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-08-14;819~art3 · fonte su Normattiva