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La quota del fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, destinata alle manifestazioni teatrali di prosa, e' aumentata della somma di lire 400 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1969 e 1970. La somma di cui al precedente comma potra' essere utilizzata anche a favore di iniziative intese alla maggiore diffusione ed incremento del teatro drammatico e della cultura teatrale, promosse ed organizzate da enti pubblici, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria.

Testo in vigore dal 25 maggio 1970 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;292~art1 · fonte su Normattiva