All'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, dopo il comma 6-bis e' aggiunto il seguente: «6-ter. Fermo restando quanto disposto dal comma 6-bis, chi ha subito un danno per effetto di un atto o di un comportamento posto in essere da un soggetto vigilato da una delle Autorita' di cui al medesimo comma puo' agire contro di essa per ottenere soltanto il risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta della violazione di leggi e di regolamenti sulla cui osservanza e' mancata la vigilanza dell'Autorita' stessa».

Testo vigente dal 12 marzo 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-03-05;21~art20 · fonte su Normattiva