[1]Articolo XIII

[2]Quanto segue viene aggiunto come Articolo 18 bis alla Convenzione:

[3]"Articolo 18 bis

[4]Nulla di quanto disposto nella presente Convenzione preclude il diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti, in conformita' con il diritto nazionale, da parte di una persona sbarcata o consegnata ai sensi, rispettivamente, degli articoli 8 o 9."

Testo vigente dal 10 aprile 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-01;46~allegato-artxiii · fonte su Normattiva