[1]Articolo XIII
[2]Quanto segue viene aggiunto come Articolo 18 bis alla Convenzione:
[3]"Articolo 18 bis
[4]Nulla di quanto disposto nella presente Convenzione preclude il diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti, in conformita' con il diritto nazionale, da parte di una persona sbarcata o consegnata ai sensi, rispettivamente, degli articoli 8 o 9."
Testo vigente dal 10 aprile 2026
