Misure per rafforzare l'operativita' del Patrimonio Destinato Al fine di rafforzare l'operativita' del Patrimonio Destinato, all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 4-quater e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le societa' risultanti da fusioni o scissioni possono soddisfare i requisiti di cui al primo periodo anche sulla base di uno o piu' bilanci pro forma, certificati da un revisore contabile»;
  • b)dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente: «4-quinquies. Limitatamente all'operativita' a condizioni di mercato di cui al comma 4, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2021, n. 26, si applicano solo alle societa' nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della sanzione ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche non passata in giudicato».

Testo vigente dal 12 marzo 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-03-05;21~art26 · fonte su Normattiva