1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che per titolarita' dell'assegno ai sensi dell'articolo 5 deve intendersi l'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del tribunale ai sensi del predetto articolo 5 della citata legge n. 898 del 1970.

Testo vigente dal 28 dicembre 2005

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 25/2022

    Questione inammissibile
    28 gennaio 2022

    Ove l'ordinanza di rimessione risulti carente nella motivazione sulla rilevanza e impedisca di procedere allo scrutinio in ordine alla sussistenza del necessario nesso di pregiudizialità tra la questione proposta e la definizione del giudizio principale, si deve ritenere inammissibile la questione medesima. ( Precedenti: S. 50/2014 - mass. 37778; O. 314/2012 - mass. 36853 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili - per difetto di congrua motivazione sulla rilevanza - le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., degli artt. 9, comma 2, e 12- bis , comma 1, della legge n. 898 del 1970 e 5 della legge n. 263 del 2005, nella parte in cui non prevedono, ai fini della corresponsione della pensione di reversibilità e di una quota dell'indennità di fine rapporto, che il requisito della titolarità dell'assegno divorzile, in caso di morte dell'obbligato intervenuta successivamente a una sentenza parziale di divorzio, ma prima della definitiva determinazione dell'assegno, sussista anche in presenza di provvedimenti provvisori presidenziali che riconoscano provvidenze economiche all'ex coniuge. Il rimettente - a fronte di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità circa la sorte del processo nel caso di morte dell'obbligato intervenuta successivamente a una sentenza parziale di divorzio - non si è infatti confrontato adeguatamente con tale giurisprudenza, omettendo di fornire una spiegazione idonea delle ragioni che gli imponevano di applicare le norme censurate).

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 5 Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2005-12-28;263~art5 · fonte su Normattiva