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I finanziamenti ed i contributi previsti dal precedente articolo sono concessi su parere del comitato di cui allo articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213. Sentito il comitato di cui al predetto articolo 27, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, saranno stabilite le modalita' di utilizzazione e di gestione del fondo, nonche' le norme che disciplinano la richiesta e l'assegnazione dei finanziamenti. Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del fondo sara' fissato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo.

Testo in vigore dal 31 luglio 1980 al 6 febbraio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1980-07-23;378~art2 · fonte su Normattiva