Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 agosto 1990 al 11 dicembre 2025. Leggi il testo vigente →
Ai fini della presente legge, per interporto si intende un complesso organico di strutture e servizi integrati e finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalita' di trasporto, comunque comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilita' di grande comunicazione.
Testo in vigore dal 18 agosto 1990 al 11 dicembre 2025
