All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 17,5 miliardi per l'anno 1989, a lire 65 miliardi per l'anno 1990, a lire 45 miliardi per l'anno 1991 e a lire 107,5 miliardi per l'anno 1992 si provvede, quanto a lire 17,5 miliardi per il 1989 e a lire 25 miliardi per il 1990, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7306 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1989 ed al corrispondente capitolo per l'anno 1990, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e, quanto a lire 40 miliardi per il 1990, a lire 45 miliardi per il 1991 e a lire 107,5 miliardi per il 1992, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi connessi con la realizzazione del piano generale dei trasporti in riferimento all'intermodalita'". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 18 agosto 1990
