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I soggetti interessati, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del piano di cui all'articolo 2, presentano al Ministro dei trasporti la domanda di affidamento in concessione, corredata dal progetto preliminare, dal piano finanziario della infrastruttura per la quale si richiede la concessione, nonche' dalla valutazione di impatto ambientale. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, delibera in ordine all'affidamento in concessione entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Ai fini dell'affidamento in concessione, sono valutate preferenzialmente le domande presentate dall'Ente ferrovie dello Stato e dalle societa' concessionarie di infrastrutture pubbliche di trasporto, nonche' dalle societa' e consorzi ai quali partecipano i sopracitati organismi o enti pubblici.

Testo in vigore dal 18 agosto 1990 al 31 maggio 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-08-04;240~art4 · fonte su Normattiva