Art. 3
Ai fini dell'esercizio delle funzioni di programmazione nel settore aeroportuale, il Ministro dei trasporti procedera' alla stipula delle convenzioni di concessione delle gestioni aeroportuali totali o parziali, sulla base di criteri, previsti da un apposito decreto, riguardanti anche:
- 1)la previsione dell'ammortamento dei costi delle infrastrutture;
- 2)ferme rimanendo le limitazioni normative in materia di diritto di approdo e partenza, di tasse erariali e di tariffe di assistenza a terra, la garanzia alle societa' concessionarie dell'autonomia della loro gestione, nel quadro dell'azione di controllo esercitata dal Ministro dei trasporti sui beni e sulle opere in concessione.
Testo vigente dal 28 agosto 1985
