Art. 4
La redazione dei nuovi piani regolatori generali di aeroporto o le varianti dei piani esistenti nonche' la progettazione di massima ed esecutiva delle opere di cui all'articolo 1 sono affidate alle societa' concessionarie delle gestioni aeroportuali di Roma e di Milano. Le proposte per i nuovi piani regolatori o per le varianti dei piani esistenti nonche' i progetti di massima ed esecutivi delle opere di cui all'articolo 1, completi degli accertamenti di conformita' rispetto alla presente legge nonche' ai piani urbanistici, sono presentati per l'approvazione del Ministro dei trasporti entro il termine massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La realizzazione delle opere, ivi compresi l'affidamento e la direzione dei lavori, e' affidata in concessione alle societa' concessionarie delle gestioni aeroportuali. Nell'atto di concessione saranno definite le opere da eseguire e le relative priorita' nonche' le norme per l'esecuzione dei lavori e per la disciplina, la sorveglianza ed il controllo da parte del Ministero dei trasporti nelle fasi di progettazione, esecuzione e collaudo. L'approvazione del nuovo piano regolatore generale di aeroporto ovvero delle varianti di quello esistente nonche' delle singole opere da parte del Ministero dei trasporti equivale a dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' delle opere stesse. Anche nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblico servizio, l'approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti stessi e non richiede la preventiva autorizzazione regionale. La Regione, sentiti i comuni interessati e/o i loro consorzi, esprime il proprio parere sul nuovo piano regolatore generale ovvero sulle varianti di quello esistente entro novanta giorni dal ricevimento degli atti dal Ministero dei trasporti. Ai lavori da eseguirsi in attuazione della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli 81 ed 88 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, ripartisce tra i due sistemi aeroportuali di Roma e di Milano le somme annualmente disponibili in relazione allo stato di attuazione dei relativi progetti. Nell'atto di concessione e' in facolta' del Ministro dei trasporti di escludere particolari lavori, impianti, installazioni e forniture, strettamente connessi con gli aspetti della sicurezza e dell'assistenza al volo, in conformita' con la legge 23 maggio 1980, n. 242, e con il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145. Le espropriazioni necessarie in dipendenza dell'ampliamento degli aeroporti di Roma e di Milano debbono essere iniziate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 28 agosto 1985
