Le imprese artigiane dei settori estrattivo e manifatturiero sono ammesse, per operazioni relative ad investimenti di importo non inferiore a cinquecento milioni di lire, ad agevolazioni creditizie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni. Tale importo sara' periodicamente aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Testo vigente dal 11 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-11-28;710~art5 · fonte su Normattiva